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Home | News | Legge 11 marzo 2026 n. 34: le novità in materia di salute e sicurezza e formazione per le PMI

Legge 11 marzo 2026 n. 34: le novità in materia di salute e sicurezza e formazione per le PMI

Novità legge 34 del 11 marzo 2026

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, introduce un insieme articolato di misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (PMI), intervenendo anche sul sistema della salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le modifiche incidono in modo significativo sui modelli organizzativi e la gestione della sicurezza; la formazione e addestramento dei lavoratori e l’utilizzo dei periodi di CIG per la formazione; la disciplina della sicurezza nel lavoro agile;

Vediamo insieme le principali novità e delle conseguenze operative per le imprese.

  1. Modelli semplificati di organizzazione e gestione per le PMI (art. 10)

La legge interviene sull’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 introducendo il nuovo comma 5-ter.

Cosa cambia

L’INAIL dovrà elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione (MOG) specifici per micro e piccole imprese e individuare parametri chiari per la declinazione aziendale oltre a supportare le imprese nell’adozione e applicazione dei modelli. 

Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla dimensione aziendale.

Conseguenze per le imprese

  • Le PMI avranno a disposizione strumenti strutturati ma semplificati per implementare sistemi di gestione della sicurezza. 
  • Potenziale maggiore accesso ai benefici legati all’adozione dei MOG (esimente 231, riduzione premi INAIL, miglioramento rating). 
  • Rafforzamento della cultura organizzativa della prevenzione anche nelle realtà meno strutturate. 

Per i consulenti e formatori si apre uno spazio importante per l’accompagnamento tecnico-operativo.

  1. Formazione durante la Cassa Integrazione (art. 10)

Viene modificato l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo espressamente che la formazione dei lavoratori possa avvenire anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni (sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario).

Inoltre, la legge modifica la Legge 28 giugno 2012, n. 92, includendo esplicitamente la formazione in materia di salute e sicurezza tra i percorsi attivabili durante la CIG.

Conseguenze per le imprese

  • Possibilità di utilizzare i periodi di sospensione produttiva per aggiornamenti obbligatori, riqualificazione in materia di sicurezza. 
  • Migliore gestione dei tempi formativi senza impatto sulla produttività ordinaria. 
  • Opportunità di integrare la formazione sicurezza nei piani di politiche attive e nei percorsi di riqualificazione. 

Questa previsione rafforza l’integrazione tra politiche del lavoro e sistema prevenzionistico.

  1. Nuova disciplina dell’addestramento (art. 10)

Viene completamente riscritto il comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Le novità

L’addestramento, deve essere effettuato da persona esperta e deve svolgersi sul luogo di lavoro, consiste in una prova pratica per l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI e deve riguardare l’esercitazione applicata sulle procedure di lavoro sicure; 

L’addestramento può essere svolto anche tramite tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e deve essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato. 

Impatti concreti

  • Maggiore formalizzazione dell’addestramento pratico. 
  • Obbligo di tracciabilità documentale. 
  • Apertura esplicita alla formazione tramite simulatori e realtà virtuale. 
  • Rafforzamento della responsabilità datoriale nella qualificazione dei formatori interni. 

Per le imprese sarà necessario:

  • strutturare registri di addestramento; 
  • formalizzare le competenze degli addestratori; 
  • eventualmente investire in tecnologie di simulazione. 
  1. Sicurezza nel lavoro agile (art. 11)

La legge introduce il nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008.

Obblighi per il datore di lavoro

Per le attività svolte in modalità agile in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore è obbligatorio consegnare annualmente al lavoratore, al RLS, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità agile. 

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure preventive e, in caso di mancata informativa, si applicano le sanzioni dell’art. 55.

Conseguenze per le imprese

  • Necessità di aggiornare i modelli di informativa per lo smart working. 
  • Rafforzamento dell’obbligo documentale. 
  • Chiarimento normativo sulla delimitazione degli obblighi nei luoghi non aziendali. 
  1. Verifiche periodiche: nuove attrezzature (art. 12)

L’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 viene integrato con l’introduzione della verifica triennale per piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto. 

Implicazioni

  • Aggiornamento dei piani di manutenzione e controllo. 
  • Necessità di calendarizzare le nuove verifiche periodiche. 
  • Attenzione per imprese agricole e del settore manutentivo. 

Effetti complessivi per le imprese

La Legge n. 34/2026 segna un’evoluzione del sistema prevenzionistico orientata ad una maggiore proporzionalità degli adempimenti (Modelli semplificati per le PMI e adattamento degli obblighi alla dimensione aziendale.) e l’integrazione tra lavoro e formazione (Utilizzo della CIG come leva di aggiornamento e riqualificazione in sicurezza.)

La legge inoltre prevede il rafforzamento dell’addestramento pratico (Tracciabilità, formalizzazione e apertura alle tecnologie immersive.) e Nuove responsabilità documentali (Informativa annuale nel lavoro agile e registri di addestramento.)

Conclusioni

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 non introduce una riforma radicale del sistema della sicurezza, ma interviene in modo mirato su aspetti organizzativi e formativi, con un chiaro orientamento:

  • semplificare senza ridurre i livelli di tutela; 
  • valorizzare la formazione come strumento di politica attiva; 
  • rendere l’addestramento più concreto e documentato; 
  • rafforzare il ruolo delle PMI nel sistema prevenzionistico. 

Per le imprese, le conseguenze non sono solo formali ma organizzative: sarà necessario aggiornare procedure, documentazione, piani formativi e sistemi di tracciabilità.

Per consulenti, formatori e RSPP si apre una fase di adeguamento e di opportunità, soprattutto nella progettazione di modelli semplificati, registri di addestramento e percorsi formativi integrati con la CIG.

Hai lavoratori in smart working a cui non hai ancora inviato l’informativa richiesta dalla nuova norma? 

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