Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025), molte aziende si pongono una domanda: i corsi già effettuati prima di questa data restano validi?
Dal testo dell’Accordo emergono chiarimenti importanti: sì, i corsi pregressi possono essere riconosciuti, a certe condizioni.
Nel dettaglio:
- I corsi svolti prima del 24 maggio 2025 rimangono validi ai fini normativi, purché siano stati realizzati in conformità ai criteri previsti dal rispettivo Accordo precedente (contenuti, durata, modalità, documentazione)
- Questo riconoscimento opera anche per figure come lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che i percorsi già svolti siano stati regolari e ben documentati.
- Per i corsi non regolamentati in precedenza (es. formazione su spazi confinati, operatori carriponte, etc.), il nuovo Accordo impone che, se svolti prima della sua entrata in vigore, essi siano conformi ai requisiti del nuovo Accordo 2025; diversamente, dovranno essere adeguati entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
In sintesi: non è necessario ripetere o aggiornare d’ufficio i corsi già regolarmente frequentati prima del 24 maggio 2025, purché essi rispettassero gli standard previsti all’epoca. Ciò offre una continuità alle imprese e ai professionisti che hanno già adempiuto agli obblighi formativi previsti dai vecchi Accordi.
Quadro normativo: il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Obiettivi e innovazioni
L’Accordo del 17 aprile 2025 ha l’obiettivo di semplificare, armonizzare e aggiornare la normativa sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, accorpando e superando i precedenti Accordi (2011, 2012, 2016).
Le principali novità riguardano:
- l’unificazione normativa (un “Accordo quadro” che sostituisce i precedenti)
- la definizione di nuovi requisiti minimi per contenuti, durate, modalità e soggetti formatori
- l’introduzione di un periodo transitorio (12 mesi) entro cui i corsi soggetti ai precedenti Accordi possono ancora essere erogati secondo le regole antecedenti
Periodo transitorio
Fino al 24 maggio 2026, nel corso di questo anno di transizione:
- I corsi già regolamentati dai vecchi Accordi possono essere ancora erogati, ma solo se rispettano integralmente i requisiti previgenti.
- I corsi di nuova disciplina (quelli che non erano regolamentati prima) devono sin da subito osservare le prescrizioni del nuovo Accordo, senza beneficiare del periodo transitorio.
Pertanto, mentre a regime l’Accordo 2025 diventa pienamente obbligatorio, in questa fase intermedia le imprese hanno margine per adeguarsi gradualmente senza penalizzazioni immediate.
Cosa cambia per i principali profili formativi
L’Accordo 2025 prevede modifiche significative nei percorsi formativi obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e figure specialistiche. Di seguito, i punti salienti:
Lavoratori
- Resta la distinzione tra formazione generale e formazione specifica.
- La formazione generale (minimo 4 ore) continua a costituire credito permanente e può essere erogata anche in modalità e-learning.
- La formazione specifica varia in relazione al rischio: 4 ore (rischio basso), 8 ore (medio), 12 ore (alto).
- La modalità e-learning è ammessa solo per i lavoratori a rischio basso; per rischio medio e alto è consentita la videoconferenza sincrona o la formazione in presenza.
- L’aggiornamento rimane quinquennale con durata minima di 6 ore.
Preposti
- Il corso base passa da 8 a 12 ore.
- L’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore.
- Le modalità ammesse sono la presenza e la videoconferenza sincrona; non è prevista la modalità e-learning per preposti.
- Per i preposti che avevano già svolto corsi e aggiornamenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, è previsto l’obbligo di adeguamento entro 12 mesi.
Dirigenti
- Il corso base si riduce da 16 a 12 ore, con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantieri.
- L’aggiornamento quinquennale (6 ore) rimane obbligatorio.
- Le modalità di erogazione previste sono presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning anche per l’aggiornamento.
- I corsi svolti in base al precedente Accordo del 2011 rimangono validi come credito formativo.
Datori di lavoro
Una delle novità più rilevanti introdotte dal 2025 è l’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, anche se non ricoprono il ruolo di RSPP.
- Il corso base per il datore di lavoro (DL) ha durata di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per attività in cantieri.
- L’aggiornamento è quinquennale e deve durare almeno 6 ore.
- I corsi (base e aggiornamento) possono essere svolti in presenza, videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.
Se il Datore di Lavoro svolge il ruolo di RSPP e ha già frequentato un corso di formazione RSPP DL prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, la formazione svolta dà i crediti per il corso Datore di Lavoro e per il modulo comune DL RSPP previsti nel nuovo Accordo Stato Regioni 2025 e deve provvedere all’aggiornamento entro 5 anni dalla data di fine corso indicata sull’attestato.
RSPP / ASPP e figure specialistiche
- L’obbligo di aggiornamento quinquennale per RSPP/ASPP è confermato: almeno 40 ore ogni 5 anni per RSPP.
- Per le figure specialistiche come operatori di attrezzature, spazi confinati, ecc., il nuovo Accordo specifica i contenuti, le modalità pratiche e i requisiti minimi da rispettare.
Raccomandazioni pratiche per le aziende e i professionisti
Per garantire il rispetto della normativa e la continuità formativa, suggeriamo alcune azioni da intraprendere:
- Verificare la documentazione dei corsi pregressi
Assicurarsi che attestati, programmi, registri presenze, verbali di verifica siano conservati in modo corretto, per poter dimostrare la conformità dei corsi già svolti. - Analizzare i percorsi già effettuati e valutare adeguamenti
Nel caso di corsi non regolamentati precedentemente o non perfettamente conformi, provvedere all’adeguamento entro il termine del periodo transitorio (entro maggio 2026). - Programmare gli aggiornamenti nei termini indicati
Evitare ritardi nell’aggiornamento: per ciascuna figura (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro) rispettare le scadenze quinquennali o biennali previste. - Adottare modalità formative conformi al nuovo Accordo
Per esempio, evitare l’e-learning per preposti (ove non consentito), preferire videoconferenza o presenza, e prevedere modalità miste ove ammesse. - Monitorare le evoluzioni normative e normative regionali
Alcune disposizioni possono subire adattamenti regionali o circolari di interpretazione: è consigliabile mantenersi aggiornati tramite chi fa consulenza in materia di salute e sicurezza.
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L’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un passaggio fondamentale per tutte le aziende che vogliono mantenersi conformi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Verificare la validità dei corsi già svolti, pianificare gli aggiornamenti e scegliere percorsi formativi in linea con i nuovi requisiti è oggi indispensabile per evitare sanzioni e garantire la tutela dei lavoratori.
A&A Consulenza affianca imprese, professionisti e datori di lavoro nell’analisi della formazione pregressa e nella definizione di percorsi aggiornati e conformi alle più recenti disposizioni normative.
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