Con l’entrata in vigore della Legge 215-2021, il 21 dicembre 2021, sono stati introdotti numerosi aggiornamenti al D.lgs. 81-08. Tra questi rientrano alcune modifiche che riguardano l’individuazione, gli obblighi, i diritti e le modalità di formazione del preposto alla sicurezza.
L’INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO
E’ stato introdotto l’obbligo di individuazione dei preposti alla sicurezza in azienda da parte del datore di lavoro. Precedentemente il D.lgs. 81-08, in virtù del principio di effettività (art. 299), accettava l’esistenza del “preposto di fatto” ovvero un lavoratore che esercitava tutte le attività del preposto (con i diritti e gli obblighi che ne derivavano) senza aver ricevuto alcun incarico ufficiale.
Sottolineiamo che la nuova norma non impone al datore di lavoro di avere una struttura organizzativa in cui sia presente un lavoratore che ricopre il ruolo di preposto. Per esempio, nel caso di Imprese con solo un dipendente, può essere lo stesso datore di lavoro ad effettuare le attività proprie di questa figura.
E’ in ogni caso compito del datore di lavoro, eventualmente affiancato da un RSPP, valutare se a fine prevenzionistico sia necessario individuare uno o più preposti in azienda.
I DIRITTI E I DOVERI DEL PREPOSTO
Tra i diritti del preposto viene introdotta la possibilità di ricevere degli emolumenti per l’attività di vigilanza svolta, che potranno essere definiti dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro. Inoltre chi ricopre questo ruolo non dovrà subire alcun pregiudizio in merito alla sua attività.
La Legge ha poi reso più espliciti, rispetto al D.lgs. 81-08, due obblighi principali del preposto, che sono:
- L’interruzione dell’attività del lavoratore, nel caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, ed immediata segnalazione ai superiori diretti;
- L’interruzione temporanea delle attività e la segnalazione ai superiori diretti nel caso di deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e/o di ogni condizione di pericolo imminente rilevata.
LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO
La Legge 215-2021 introduce l’obbligo di frequentare in presenza il corso preposto ed il relativo aggiornamento, che dovrà svolgersi con cadenza biennale o comunque ogni qualvolta sia reso necessario, in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi in azienda.
Inoltre per quanto riguarda le istruzioni sulla durata, i contenuti e la modalità di frequenza e aggiornamento del corso preposto, rimanda ad un nuovo Accordo Stato Regioni, che è ancora in attesa di pubblicazione (sono state rese note solo delle bozze ufficiose).
Questo porta a concludere che fino all’uscita del nuovo Accordo, rimangono in vigore le indicazioni, in termini di contenuti, durata e periodicità della formazione del preposto, previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, tutt’ora attivo.
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