Il 16 febbraio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n.1, contenente alcune osservazioni rispetto ai nuovi obblighi formativi in capo a Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, introdotti dalla Legge 215-2021.
Di seguito riportiamo una sintesi del contenuto della Circolare INL n.1.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
La Legge 215-2021 prevede l’obbligo di formazione e aggiornamento del Datore di Lavoro, secondo quanto verrà stabilito dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni, che si riunirà entro il 30 giugno 2022 per ridefinire e riunire in un unico Accordo, gli Accordi Attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
La circolare dell’INL sottolinea che l’Accordo demandato alla Conferenza costituisce un elemento indispensabile per l’individuazione degli obblighi formativi del datore di lavoro. L’accordo, infatti, determinerà non soltanto la durata e le modalità della formazione, ma anche i contenuti minimi della stessa.
FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi di Dirigenti e Preposti, la Legge prevede “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza Permanente Stato-Regioni.
Nel caso specifico del Preposto, viene introdotto l’obbligo della formazione in presenza, con aggiornamento almeno biennale e comunque ogniqualvolta ci siano delle evoluzioni dei rischi nei luoghi di lavoro o ne insorgano di nuovi.
Al riguardo la Circolare dell’INL chiarisce che, in attesa del nuovo Accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non vengono meno gli attuali obblighi formativi a carico dei preposti e dei dirigenti (accordo n. 211 del 21 dicembre 2011). Come già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, è previsto, comunque, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni.
PRESCRIZIONE DEL D.LGS. 758-1994
La Circolare afferma che i nuovi obblighi formativi in capo a Datori di lavoro, Preposti e Dirigenti non potranno costituire un illecito sanzionabile a mezzo del procedimento prescrittivo dell’ex D.lgs. 758-1994, fintantoché non saranno definiti dal nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente.
ADDESTRAMENTO
La Circolare chiarisce che le nuove norme dispongono che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Queste ultime sono disposizioni che trovano immediata applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 215-2021 (ossia dal 21 dicembre 2021), insieme all’obbligo del tracciamento degli addestramenti in un apposito registro informatizzato che riguarderà tutte le attività svolte dopo tale data.
La Circolare aggiunge che il mancato rispetto degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata la mancata esecuzione di una prova pratica e/o di una esercitazione applicata (introdotte dalla Legge 215-2021). Non rileva ai fini sanzionatori, invece, il tracciamento dell’addestramento in un registro informatizzato, che rimane comunque utile in caso di accertamenti da parte dell’Autorità competente.
FONTE
E’ possibile leggere la Circolare n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, cliccando il seguente link: