Martedì 12 ottobre il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM contenente le linee guida per il rientro in ufficio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, e le linee guida per il controllo del green pass nelle aziende dei settori pubblico e privato.
Di seguito riportiamo le novità principali, tra cui quanto espresso dal Garante Privacy in merito al nuovo DPCM.
L’OK DEL GARANTE PRIVACY PER LE MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS
Il Garante Privacy ha confermato le modalità di verifica del Green pass mediante specifiche applicazioni e piattaforme digitali. Oltre alla nota app “Verifica C19”, saranno consentiti altri quattro strumenti:
- Il Portale NoiPA: Per le Aziende della Pubblica Amministrazione;
- Il Portale Inps: Per le Aziende con più di 50 dipendenti e per le Aziende della Pubblica Amministrazione non collegate a NoiPA;
- La Piattaforma Nazionale del Green Pass: Per le Aziende della Pubblica Amministrazione con più di 1000 dipendenti sarà possibile interfacciarsi direttamente con questa piattaforma, previa stipulazione di una convenzione con il Ministero della Salute.
- Il Software SDK: Software open source rilasciato dal Ministero della Salute, integrabile ai sistemi aziendali automatizzati di controllo degli accessi.
In ogni caso, il Garante specifica che non sarà consentita nessuna forma di raccolta e conservazione dei dati personali dell’interessato, nonché del suo QR Code.
E’ in fase di elaborazione il QR code per i soggetti esenti da vaccinazione, come riportato nelle F.a.q. del Governo.
RICHIESTA GREEN PASS ANTICIPATA
Secondo quanto stabilito nelle f.a.q. del Governo sui DPCM, firmati dal Presidente Draghi, “è possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore”, per far fronte a specifiche esigenze organizzative.
GREEN PASS E LAVORO DA REMOTO
Tutti i lavoratori dovranno esibire un green pass valido per accedere in Azienda ed il lavoro da remoto non sarà la soluzione per eludere questo obbligo. Come viene riportato nel DPCM: “Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.
Non sarà possibile usufruire del lavoro da remoto senza il possesso di certificato verde. Allo stesso tempo l’Azienda (pubblica o privata) che, per motivi organizzativi, richiede al dipendente di lavorare da remoto, non potrà né chiedere né verificare a distanza la validità del suo green pass.
VERIFICHE A CAMPIONE ALMENO AL 20%
Secondo il D.L. 127/21 è possibile per le Aziende eseguire il controllo dei green pass a campione.
Il nuovo DPCM aggiunge, per le Aziende della Pubblica Amministrazione, che i controlli a campione dovranno riguardare almeno il 20% della popolazione aziendale e dovranno essere svolti a rotazione coinvolgendo, nell’arco dei cinque giorni lavorativi, tutto il personale.
Inoltre, suggerisce che i controlli siano eseguiti durante la mattinata, poco dopo l’ingresso nei luoghi di lavoro. Questo per ridurre il tempo di permanenza in Azienda di un eventuale lavoratore infetto e, di conseguenza, minimizzare il rischio di contagio.
CONTROLLI AI LAVORATORI ESTERNI E SOMMINISTRATI
Così come riportato dal DPCM, saranno soggetti alla verifica del Green pass tutti «i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o ristorazione, il personale delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, gli addetti alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di caffè e merendine, quelli chiamati anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti, i collaboratori, nonché chi frequenta corsi di formazione, i corrieri che recapitano posta, destinata ai dipendenti che dovessero riceverla in ufficio (anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass se accedono alla struttura)».
Dovranno essere muniti di Green pass valido anche i lavoratori con contratto di somministrazione, distaccati all’interno di un’impresa da una agenzia privata per il lavoro.
INGRESSI E USCITE SCAGLIONATI
Ogni azienda dovrà ampliare le fasce orarie di entrata e uscita dei dipendenti dai luoghi di lavoro, al fine di non concentrare tutto il personale durante l’attività di verifica della certificazione verde.
CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SENZA GREEN PASS
Il DPCM non aggiunge ulteriori informazioni rispetto al D.L. 127/21. Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza Green pass dovrà pagare una sanzione amministrativa che va da 600 a 1500 €, oltre ad eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso in cui comunicasse preventivamente di non possederlo, dovrà essere considerato dall’azienda “assente ingiustificato”, con sospensione di qualsiasi tipo di retribuzione, compenso o emolumento.
Le linee guida della presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Pubblica Amministrazione, inoltre, non escludono responsabilità penali per il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro utilizzando un certificato verde falso o di un’altra persona.
OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO
Anche in questo caso il DPCM non riporta novità rispetto al D.L. 127/21.
Il Datore di lavoro dovrà applicare tutte le misure organizzative necessarie per adempiere all’obbligo normativo. Il controllo del Green pass sarà responsabilità del Datore di lavoro o di un suo delegato (incaricato alla verifica del Green pass).
DOCUMENTI UTILI
https://www.aeaconsulenza.it/wp-content/uploads/2021/10/document.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/14/246/sg/pdf
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