Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 per i lavoratori dei settori pubblico e privato.
Nello specifico saranno coinvolti i seguenti lavoratori:
- il personale delle amministrazioni pubbliche
- il personale delle autorità amministrative
- il personale degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale
- coloro che prestano attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche
- i lavoratori che svolgono la propria attività nel settore privato (sono coinvolti tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato sulla base di contratti esterni)
L’obbligo di vaccinazione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, che presentano idonea certificazione medica.
CONTROLLI E TUTELA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
I Datori di lavoro della pubblica amministrazione e del settore privato sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi introdotti dal presente Decreto.
Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro i lavoratori privi della certificazione, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma ad essi non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
La sospensione dal lavoro deve essere immediatamente comunicata al lavoratore interessato e rimane in vigore fino alla presentazione della certificazione verde; in ogni caso la sospensione da lavoro non può superare il termine del 31 dicembre 2021.
Per le Imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo temporaneamente fino a quando non verrà presentata la certificazione (la sostituzione non potrà superare i 10 giorni e sarà rinnovabile una sola volta per un massimo di ulteriori 10 giorni, entro il 31/12/2021).
Saranno i Datori di lavoro, entro il 15 ottobre, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e ad individuare un responsabile incaricato degli accertamenti; ricordiamo che la validità del certificato verde potrà essere verificata con la app ”VerificaC19”. Si potrà effettuare un controllo all’ingresso, oppure svolgere delle verifiche a campione.
Il Governo comunica che ci sarà un periodo transitorio che servirà a definire i protocolli e le procedure di controllo.
SANZIONI
In caso di inosservanza delle disposizioni del Decreto da parte dei lavoratori verrà applicata la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
Per il datore di lavoro che non adotterà delle misure organizzative di verifica la sanzione sarà da 400 a 1.000 euro.
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI
Dalla prima dose di vaccino la certificazione sarà valida dal 15° giorno fino alla data della seconda dose.
Al termine del ciclo vaccinale il green pass verrà rilasciato entro 24/48 ore dalla somministrazione della seconda dose e sarà valido per 12 mesi.
Il tampone rapido antigenico, valido per la certificazione verde, avrà durata di 48 ore dalla data dell’esecuzione, mentre il tampone molecolare avrà una validità di 72 ore.
Provvederemo a fornire ulteriori informazioni sui prossimi provvedimenti normativi in materia di gestione del Covid-19 in azienda.
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