Il nuovo DPCM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04/11/2020, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, pone restrizioni maggiori rispetto al precedente per quanto riguarda, in generale, la vita pubblica dei cittadini.
Il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, suddivide le Regioni in tre fasce di rischio contagio “zone gialle, arancioni e rosse”. Il regime differenziato che divide l’Italia nelle tre fasce di rischio rimane in vigore per 15 giorni (fino al 21 novembre 2020). Ognuna delle diverse zone dovrà attenersi a specifiche disposizioni, contenute nel documento allegato nella parte finale di questo articolo.
Il nuovo provvedimento, tuttavia, non impatta sulle attività industriali, le quali potranno continuare a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL (scaricabile qui sotto).
In tutta Italia, il nuovo DPCM non limita gli spostamenti lavorativi, anche fuori regione, purché siano giustificati mediante la presentazione di autocertificazione (scaricabile alla fine dell’articolo).
Relativamente alle attività professionali è raccomandato, ove possibile, di favorire il lavoro agile sia in ambito pubblico che privato.
Inoltre, per quanto riguarda i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non si riscontrano novità rispetto quanto presentato nei DPCM precedenti. Per cui potranno essere svolti anche in presenza, previo rispetto di protocolli anti-contagio.
A tal proposito, cogliamo l’occasione per informarvi che i nostri corsi di formazione si svolgeranno regolarmente, sia in presenza che in videoconferenza. Inoltre, vi invitiamo a contattarci se ci fossero dubbi o specifiche necessità inerenti la corretta applicazione del protocollo anti-contagio in Azienda.
DOCUMENTI ALLEGATI
DPCM 3 Novembre 2020 – Autocertificazione – Documento tecnico INAIL – Infografica colori/aree