Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003 introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al primo soccorso.
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti alle squadre di primo soccorso.
Rientrano nel Gruppo A:
– Aziende o unità produttive industriali quali Centrali Termoelettriche, Nucleare, Estrattive e
minerarie, Sotterraneo, Esplosivi, Polveri e munizioni – soggette alla Seveso II
– Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4
– Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 lavoratori
Rientrano nel Gruppo B:
– Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A
Rientrano nel Gruppo C:
– Aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A