fbpx

Dal 14 agosto 2020 fino al 06 settembre 2020 è in vigore l’ordinanza n. 84 del 13/08/2020, del Governatore della Regione Veneto che disciplina gli ingressi in italia dai paesi stranieri.

L’ordinanza ha ricadute dirette e indirette anche sulle attività lavorative per il rientro di lavoratori dall’estero e in particolare si riportano le seguenti disposizioni:

  • Obbligo di test diagnostico per tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni);
  • Obbligo di test diagnostico per persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;
  • Obbligo di quarantena all’ingresso in Veneto per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all’allegato 1, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 07/08/2020.
  • Obbligo di comunicazione entro 24 ore dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora, per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta, indicati nell’allegato 2 e successive modifiche. Lo scopo è sottoporre i soggetti di rientro o ingresso nella regione al test di screening, per la ricerca di SARS-CoV-2, entro le 48 ore successive alla comunicazione o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

Nell’Ordinanza si precisa che in entrambi i casi riportati nell’ultimo punto, la prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente, anche su prescrizione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta.

L’esame potrà essere eseguito anche presso laboratori accreditati e autorizzati, che sono tenuti a trasmettere l’esito del test al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS di riferimento del soggetto, per disporre il termine dell’eventuale isolamento quando previsto.

IMPORTANTE: Nel campo sanzioni si precisa che il datore di lavoro viene sanzionato con 1000 euro se ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo.

I nostri consulenti sono disponibili per qualsiasi chiarimento in materia, telefonando al numero 0422 421742 o compilando il form di informazioni, accessibile al seguente link: 

CONTATTACI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Ordinanza – Allegato 1 – Allegato 2

A&A CONSULENZA
Viale della Repubblica, 19/B
31020 Villorba (TV), Italia
P.iva 02272440260

  • Tel 0422 421742
  • info@aeaconsulenza.it
  • www.aeaconsulenza.it
Professionisti per lo sviluppo dal1990
Hai domande sui nostri servizi? Qualunque sia la tua richiesta, ti indirizzeremo al professionista competente.
Chatta con noi
  • Servizi per la Tutela
  • Servizi per lo Sviluppo
  • Formazione in Azienda
  • Corsi di formazione in aula
  • Servizi per la Tutela
  • Servizi per lo Sviluppo
  • Formazione in Azienda
  • Corsi di formazione in aula
  • © 2022 A&A Consulenza Srl. Tutti i diritti riservati.
  • Contatti
  • Privacy