La legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di seguito abbiamo riportato i principali aggiornamenti al D.lgs.81/08, introdotti dalla Legge, che riguardano tutti i punti del seguente indice.
Per una lettura completa della L. 215-2021 invitiamo a consultare il link alla fine dell’articolo.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
La Legge ha modificato i commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81-08, e prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni riveda gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e li unisca in un unico Accordo. Questo per consentire:
- L’individuazione dei contenuti minimi, della durata e delle modalità di formazione obbligatoria del Datore di lavoro.
- La definizione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda il Datore di Lavoro, quest’ultimo dovrà effettuare obbligatoriamente uno specifico corso di formazione e aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito nell’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni.
Per ciò che concerne, invece, le modalità di “addestramento” , dovranno svolgersi mediante una prova pratica sul corretto utilizzo di macchine, attrezzature, impianti, dispositivi e sostanze, ed una esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. Il tutto dovrà essere riportato in un apposito registro, cartaceo o informatizzato, recante gli interventi di addestramento svolti.
Un focus particolare è stato riservato alla formazione del Preposto, che dovrà essere svolta esclusivamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale. In ogni caso dovranno essere previsti aggiornamenti nella formazione, se si manifestassero nei luoghi di lavoro evoluzioni dei rischi già esistenti o l’insorgenza di nuovi.
Eventuali violazioni prevedono l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.
RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO
La Legge 215/21 integra gli articoli 18 e 19 del D.lgs. 81-08 specificando le funzioni del Preposto: una figura che ora assume un ruolo centrale, assieme al Datore di lavoro e al Dirigente.
Innanzitutto si stabilisce che Datore di lavoro e Dirigente debbano obbligatoriamente individuare il Preposto (o i Preposti) per l’esecuzione delle attività di vigilanza, definite nell’art. 19 del D.lgs. 81-08. In secondo luogo, viene affidato ai Contratti collettivi di lavoro la possibilità di definire la misura del compenso che spetta al Preposto per le attività affidategli. E’ inoltre previsto che quest’ultimo non debba subire alcun pregiudizio nello svolgimento dei propri compiti (art. 18, D.lgs. 81-08).
Infine, per quanto riguarda la cantieristica, lo svolgimento di attività in appalto o subappalto prevede che Datori di lavoro, appaltatori e subappaltatori, indichino al Datore di lavoro committente le figure che svolgono la funzione di Preposto.
In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, la Legge 215/21 prevede l’arresto dai due ai quattro mesi o il pagamento di un’ammenda da 1.500 a 6.000€.
D’altro canto al Preposto è affidato il compito di:
- Sovrintendere e vigilare i lavoratori nell’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sovrintendere e vigilare i lavoratori sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, messi a loro disposizione.
- Intervenire per modificare comportamenti errati dei lavoratori, rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti di protezione collettiva e individuale messi a disposizione, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
- Interrompere le attività dei lavoratori che reiterino dei comportamenti errati, nonostante le debite correzioni, e informare i diretti superiori.
Anche in questo caso la Legge 215/21 prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 €, per i preposti che non adempiono ai propri doveri.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA
E’ prevista la sospensione dell’attività d’Impresa nel caso di rilevazione di lavoro irregolare che riguardi il 10% dei lavoratori, operativi senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Questa misura riguarda anche i lavoratori autonomi occasionali, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, come il nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, introdotto dal novellato art. 14 del D.lgs. 81-08.
Inoltre nell’Allegato 1 del D.lgs. 81-08, che elenca le violazioni da cui scaturisce il provvedimento sospensivo, viene ripristinato il riferimento al rischio d’amianto: la mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori con il rischio di esposizione a tale sostanza, può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Questa misura prevede inoltre l’allontanamento dei lavoratori dal luogo di lavoro e l’obbligo del Datore di lavoro di corrispondere integralmente la retribuzione e versare i relativi contributi.
VIGILANZA DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
La Legge 215/21 modifica l’art. 13 del D.lgs. 81-08 e prevede che la vigilanza sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro nelle Imprese sia svolta in modo paritario sia dall’Azienda Sanitaria Locale che dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, mediante le sue sedi territoriali.
In precedenza, la titolarità principale dell’attività di vigilanza era assegnata alle Aziende Sanitarie Locali, mentre all’Ispettorato Nazionale del Lavoro spettava la competenza (in concorrenza con le prime) solo nei seguenti ambiti: attività di costruzioni edili o di genio civile; impianti ferroviari; sorgenti naturali con radiazioni ionizzanti; lavori mediante cassoni in aria compressa; lavori subacquei.
ISTITUZIONE DI ORGANISMI PARITETICI
E’ prevista l’istituzione dei diversi organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, previo confronto con le Associazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il novellato art. 51, comma 8 bis, del D.lgs. 81-08, stabilisce che tali organismi debbano comunicare annualmente, sia all’Ispettorato del Lavoro che all’INAIL, i seguenti dati:
- Le Imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto la loro attività di formazione con questi ultimi;
- I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- Il rilascio di asseverazioni per l’adozione ed attuazione efficace dei modelli di organizzazione e gestione 231-01.
Questi dati verranno utilizzati dall’Ispettorato del lavoro per la definizione dei criteri di priorità per l’attività di vigilanza e dei criteri di premialità per la determinazione degli oneri assicurativi dell’INAIL.
FONTE
Clicca il seguente link per visionare il contenuto della Legge 215/21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale: