Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha deliberato lo svolgimento di alcune attività e l’accesso a specifici servizi solo se in possesso di Green Pass.
Per garantire l’accesso a determinati servizi e per svolgere determinate attività come deliberato dal Decreto Legge n. 175, in vigore dal 23/07/2021, verrà verificata l’autenticità e la validità del Green Pass attraverso l’app VerificaC19.
Ai fini di tutelare la Privacy degli Interessati l’applicazione non raccoglierà alcun dato della persona che esibisce il documento di Certificazione verde. Infatti saranno trattate solo le informazioni necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione.
Il processo di verifica non renderà visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione, come la guarigione, la vaccinazione o l’esito negativo del test molecolare/antigenico; inoltre, non è prevista la memorizzazione dei dati della persona.
E IN AZIENDA?
In ambito lavorativo il Garante per la Privacy ha chiarito, con il provvedimento numero 273 del 22 luglio 2021, che le certificazioni verdi (attestanti l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) possano rappresentare una condizione necessaria, per autorizzare l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, solo se il trattamento di dati personali ricade nelle materie assoggettate alla riserva di Legge statale.
Ad oggi, con l’eccezione del settore sanitario, per le altre categorie di lavoratori non sono previsti obblighi di vaccinazione.
La norma sul Green pass non prevede un’obbligatorietà o un’imposizione di vaccinazione diffusa negli ambienti lavorativi; secondo l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro relativi all’idoneità del lavoratore dipendente. Il datore di lavoro non può quindi trattare i dati relativi alla vaccinazione dei propri dipendenti, inclusa l’intenzione di aderire o meno alla campagna vaccinale.
Il trattamento di qualsiasi dato personale inerente la salute dei dipendenti, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, potrà essere svolto dal Medico competente. Pertanto, sarà sempre il medico competente, solo per comprovate esigenze, a dichiarare inidoneo alle mansioni svolte il lavoratore non vaccinato.
I Titolari del trattamento dei dati sono sempre chiamati a tutelare i diritti e le libertà degli Interessati, rispettandone la Privacy e limitando qualsiasi possibile violazione.
Per maggiori informazioni non esitare a contattarci scrivendo a info@aeaconsulenza.it oppure telefonando allo 0422-421742.
Link utili:
Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
Garante Privacy: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9683814