Dal 14 agosto 2020 fino al 06 settembre 2020 è in vigore l’ordinanza n. 84 del 13/08/2020, del Governatore della Regione Veneto che disciplina gli ingressi in italia dai paesi stranieri.
L’ordinanza ha ricadute dirette e indirette anche sulle attività lavorative per il rientro di lavoratori dall’estero e in particolare si riportano le seguenti disposizioni:
- Obbligo di test diagnostico per tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni);
- Obbligo di test diagnostico per persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;
- Obbligo di quarantena all’ingresso in Veneto per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all’allegato 1, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 07/08/2020.
- Obbligo di comunicazione entro 24 ore dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora, per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta, indicati nell’allegato 2 e successive modifiche. Lo scopo è sottoporre i soggetti di rientro o ingresso nella regione al test di screening, per la ricerca di SARS-CoV-2, entro le 48 ore successive alla comunicazione o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.
Nell’Ordinanza si precisa che in entrambi i casi riportati nell’ultimo punto, la prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente, anche su prescrizione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta.
L’esame potrà essere eseguito anche presso laboratori accreditati e autorizzati, che sono tenuti a trasmettere l’esito del test al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS di riferimento del soggetto, per disporre il termine dell’eventuale isolamento quando previsto.
IMPORTANTE: Nel campo sanzioni si precisa che il datore di lavoro viene sanzionato con 1000 euro se ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo.
I nostri consulenti sono disponibili per qualsiasi chiarimento in materia, telefonando al numero 0422 421742 o compilando il form di informazioni, accessibile al seguente link:
RIFERIMENTI NORMATIVI: