Con il recepimento della Legge 215-21 sono state introdotte numerose modifiche al D.Lgs. 81-08 e una di queste riguarda l’inasprimento del Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di seguito riportiamo le principali novità introdotte dalla Legge rispetto al D.lgs. 81-08, che già indicava l’applicazione provvedimento sospensivo ma solo al verificarsi di situazioni meno stringenti.
SOSPENSIONE IMMEDIATA
Diversamente dal D.lgs. 81-08 che prevedeva la sospensione dell’attività imprenditoriale al verificarsi di una violazione antinfortunistica, solo se reiterata nel tempo, la Legge introduce l’applicazione di tale provvedimento sin dalla prima rilevazione dell’illecito.
Inoltre, viene inserita nell’elenco delle Gravi Violazioni la fattispecie di “Omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”. Questo aspetto rende fondamentale il ruolo del Preposto, già considerato dalla Legge 215-21 con una revisione degli obblighi di controllo e supervisione a suo carico.
LE FATTISPECIE DI VIOLAZIONE
Le fattispecie di violazione, di cui all’Allegato I del D.lgs. 81-08, che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale sin dalla prima rilevazione delle stesse, sono le seguenti:
- Mancanza del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Mancanza del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori;
- Mancata instaurazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con nomina del RSPP;
- Mancanza del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- Mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto;
- Assenza di protezioni dalle cadute verso il vuoto;
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le indicazioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Assenza di disposizioni organizzative e procedurali per lavori in prossimità di linee elettriche, volte a proteggere i lavoratori dai relativi rischi;
- Assenza di disposizioni organizzative e procedurali, per la protezione dei lavoratori, in luoghi di lavoro in cui sono presenti conduttori nudi in tensione;
- Assenza di protezione dai contatti diretti e indiretti (interruttori magnetotermici, impianto di terra, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Mancata notifica all’organismo di vigilanza, prima dell’inizio di lavori che possono causare il rischio di esposizione all’amianto.
LE SANZIONI PREVISTE
Oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale, per ogni fattispecie di violazione riportata nell’Allegato I del D.lgs. 81-08 sono previste delle sanzioni pecuniarie che possono variare da 300,00 € a 3000,00 €.
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