Il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021, introduce importanti novità relative alla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Questo Decreto, così come il “Decreto Controlli” del 1° settembre 2021, nasce per dare seguito all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08, che prevede l’integrazione di una o più normative per la gestione delle emergenze, per la definizione del servizio di protezione e prevenzione antincendio, nonché dei requisiti degli addetti antincedio e della loro formazione.
Il provvedimento entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, esattamente dopo un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed assieme al “Decreto Controlli” andrà a sostituire il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998.
Di seguito riportiamo i punti principali.
LUOGHI DI APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 2 SETTEMBRE 2021
Il Decreto si applicherà:
- In tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
- Nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il Datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure di gestione della sicurezza antincendio, sia per situazioni di esercizio che di emergenza, basandosi sui fattori di rischio presenti nella sua attività e seguendo i criteri degli allegati 1 e 2 del Decreto.
Sarà obbligatorio implementare un piano di emergenza nei seguenti casi:
- Luoghi di lavoro in cui operano almeno 10 lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico, in cui possono essere presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
- Luoghi di lavoro rientranti nell’allegato I al DPR 151/2011.
Per le aziende i cui luoghi di lavoro non rientrano nelle casistiche sopracitate non sarà obbligatorio redigere un piano di emergenza; tuttavia sarà sempre necessario attuare misure organizzative e gestionali di prevenzione e gestione incendio. Tali misure devono essere riportate nel DVR (documento di valutazione dei rischi) o nel documento redatto seguendo le procedure standardizzate dell’art. 29 comma 5, del D.Lgs. 81-08.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il Datore di lavoro deve adottare tutte le misure per fornire ai lavoratori una adeguata formazione e informazione sui rischi da incendio presenti nella propria azienda, seguendo i criteri dell’allegato 1.
Questa attività deve essere eseguita al momento dell’assunzione del lavoratore ed aggiornata nel caso di modifiche del luogo di lavoro, che comportino di conseguenza una modifica della valutazione dei rischi.
DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
A seguito della valutazione dei rischi incendio o, se previsto, alla definizione del piano di emergenza, è necessario designare i lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Questi ultimi dovranno frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81-09.
Ricordiamo che nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto, tale incarico potrà essere assegnato al Datore di lavoro stesso.
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Gli addetti al servizio antincendio dovranno seguire specifici corsi di formazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato 3 del D.lgs. 81-08, in base al livello di rischio dell’attività.
Inoltre, l’allegato 4 di suddetto Decreto, elenca i luoghi di lavoro dove gli addetti antincendio sono obbligati a conseguire un certificato di idoneità tecnica, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.L. 512-96.
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, dovranno essere svolti con cadenza almeno quinquennale, come riportato nell’allegato 3 del D.M. del 2 settembre 2021.
I corsi di formazione e aggiornamento potranno essere erogati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oppure da soggetti pubblici o privati, che si avvalgono di docenti che rispettano i requisiti dell’art. 6 del sopracitato Decreto Ministeriale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’Articolo 7 del D.M. del 2 settembre 2021 indica che i corsi di formazione e aggiornamento antincendio programmati con i contenuti dell’allegato 9, del D.M. del 10 marzo 1998, saranno validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Decreto.
Viene inoltre riportato che se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di formazione o aggiornamento degli addetti, è necessaria la frequenza dei corsi di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
DOCUMENTI UTILI
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/25/21A05589/sg